Codice deontologico della professione di biologo. Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 febbraio 1996.
Il Presidente informa il Consiglio che a seguito della pubblicazione della Legge 248/2006 il Codice Deontologico approvato dal Ministero della Giustizia e in vigore all’Art. 16 deve essere adeguato alle direttive della suddetta legge.
In particolare il riferimento al tariffario minimo è stato abrogato e quindi deve essere depennato.
Le modifiche riguardano il primo comma che cita “Il Biologo dovrà, nel fissare il proprio onorario, applicare la tariffa professionale e gli altri atti approvati dall’Ordine” che deve essere depennato e il terzo comma che cita “Il Biologo potrà pattuire il suo onorario all’inizio della prestazione” al quale va aggiunto dopo “pattuire” il termine “e definire”.
VISTA la Legge 248/06;
VISTO che l’Art. 16 del Codice Deontologico contiene al 1° comma un dettato in contrasto con al suddetta normativa;
Tutto ciò premesso e ritenuto ad unanimità di voti
DELIBERA n. 21 Verbale n. 1 del 25/01/2007
di adeguare il codice deontologico in vigore all’Ordine dei Biologi alla Legge n. 248/06 e di cancellare integralmente il 1° comma su citato e di aggiungere al 3° comma dopo la parola pattuire “il termine” e definire”.
Di dare mandato al Presidente di inviare la copia corretta al Ministero della Giustizia per l’approvazione.
Di dare mandato al Presidente di predisporre sul sito internet dove è pubblicato il codice deontologico una nota in cui si evidenzia l’adeguamento dello stesso Codice alla norma suddetta e che lo stesso è stato inviato al Ministero della Giustizia per l’approvazione.
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Le regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Ordine dei Biologi. Il Biologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
RAPPORTI CON I CLIENTI
Il Biologo ispira i suoi rapporti con l’utenza a criteri di lealtà, di professionalità e di rispetto del presente codice deontologico.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Quando il soggetto, che si dice disposto a pagare l’onorario, è persona diversa dal beneficiario della sua prestazione professionale, il Biologo è tenuto alla riservatezza nei confronti del primo, tranne che il beneficiario della prestazione non lo autorizzi a rendere noti i risultati della sua indagine.
Art. 22.
Il Biologo limita l’esercizio della sua attività professionale alle prestazioni richieste.
Rifiuta di svolgere qualunque attività che sia estranea alla specificità del rapporto professionale.
Art. 23.
Il Biologo può recedere in qualunque momento dal rapporto professionale, a meno che non sia stato diversamente pattuito.
In ogni caso deve compiere o portare a termine gli atti urgenti che risultino immediatamente utili per l’utente.
Il Biologo deve recedere dal rapporto professionale quando insorga un conflitto di interessi con il cliente o quando insorga una qualunque causa di incompatibilità.
Anche in tale caso è tenuto a compiere gli atti urgenti che si rendano necessari per non danneggiare il cliente.
Art. 24.
In qualunque tipo di rapporto professionale, il Biologo non può né pretendere né accettare qualsiasi compenso o utilità, che risulti estranea alla prestazione professionale.
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 25.
I rapporti tra i Biologi devono ispirarsi al principio del reciproco rispetto, della comprensione, della lealtà e della solidarietà.
Il Biologo si impegna a sostenere a vantaggio proprio e dei colleghi l’autonomia e l’indipendenza della professione da ogni influenza o condizionamento e a divulgare le regole del presente codice deontologico.
Art. 26.
Il Biologo favorisce la formazione e l’aggiornamento dei colleghi, con particolare riguardo ai colleghi più giovani.
Egli divulga le proprie conoscenze ed è disponibile a fornire informazioni su qualunque attività, quali corsi, seminari, etc., che ritenga utili per un adeguato aggiornamento.
Art. 27.
Il Biologo si mostra rispettoso della dignità e della reputazione dei colleghi ed evita di dare nei loro confronti giudizi negativi per quanto attiene alla formazione e alla competenza professionale.
Se i giudizi negativi tendono a sottrarre clientela ai colleghi, tale comportamento andrà valutato con particolare severità.
Art. 28.
Se il Biologo si rende conto che la prestazione a lui domandata richiede particolare specializzazione, ne informa il cliente e si astiene dall’impedirgli di ricorrere ad altro professionista, che possieda la specializzazione necessaria.
Il Biologo non può accettare alcun compenso o utilità da colleghi o da altri professionisti, ai quali, sussistendone la necessità, abbia indirizzato i propri clienti.
Art. 29.
Il Biologo è tenuto a informare tempestivamente il Consiglio dell’Ordine tutte le volte che ravvisi comportamenti dei colleghi che possano risolversi in danni per i clienti o che possano danneggiare il prestigio e il decoro del titolo professionale.
Art. 30.
Il Biologo rifiuta di attribuire esclusivamente a sé risultati professionali raggiunti grazie alla collaborazione con altri colleghi o altri professionisti.
Parimenti rifiuta di presentare come risultato delle proprie ricerche risultati dovuti alle ricerche di altri colleghi o studiosi, ancorché ancora non resi pubblici.
Art. 31.
Il presente codice deontologico sostituisce qualunque precedente regola deontologica.
Esso verrà pubblicato sulla rivista Biologi Italiani, come estratto. Entrerà in vigore 30 giorni dopo la comunicazione al Ministero di Grazia e Giustizia.